Per lungo tempo l’umanità ha privilegiato – in assenza di altre forme comunicative – una particolare categoria di memoria, profondamente selettiva e transitoria. Prima dell’affermazione della scrittura, e successivamente della stampa con Johannes Gutenberg, la trasmissione delle informazioni avveniva prevalentemente per via orale. Ciò implicava che gesta, eventi e persino gli errori, tendevano a dissolversi gradualmente nel tempo, confinati negli archivi giornalistici o in documenti amministrativi, venendo assorbirti nella dimenticanza collettiva, consentendo di rinegoziare la propria immagine col passare degli anni. Questo circuito millenario prezioso è stato inevitabilmente corrotto dall’avvento di internet e la conseguente iper-diffusione dei moderni social network. Articoli, dichiarazioni, immagini, episodi giudiziari, a prescindere dal contesto o dal periodo di rilascio e considerata la loro essenza permanente, possono essere recuperati immediatamente per screditare la credibilità del soggetto. Sulla base di questa fragilità, l’ordinamento giuridico europeo è intervenuto per rafforzare il diritto soggettivo, volto ad impedire la diffusione illegittima di informazioni diffamatorie e lesive circa l’onore di una persona, principalmente in ambito giudiziario. Nel diritto europeo tale principio è stato riconosciuto dal Unione Europea attraverso il GDPR, in particolare nell’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679, entrato in vigore nel 2018: l’Art. 17 del GDPR sancisce formalmente il diritto alla cancellazione dei dati personali, imponendo la rimozione immediata delle informazioni quando non sono più necessarie o se il consenso viene revocato. Occorre menzionare anche la sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso Google Spain (2014, C-131/12), la quale ha stabilito che i motori di ricerca sono “titolari del trattamento” di notizie e informazioni personali. Ciò ha sancito il moderno diritto all’oblio (right to be forgotten), obbligando Google a rimuovere link inadeguati o non più pertinenti dai risultati associati al nome di una persona. In Italia è stato progressivamente elaborato, nella prima metà degli anni 2000, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dagli interventi del Garante per la protezione dei dati personali. Sull’altro versante però, il nostro paese è ancora sprovvisto di una normativa che obblighi a siti e motori di ricerca l’eliminazione dei dati personali a vario titolo acquisiti, quali indirizzo IP, indirizzo di posta elettronica e dati anagrafici. Ad ogni modo, in questo si inserisce il dibattito relazionale fra memoria e identità: il diritto all’oblio si è evoluto in una necessità attuale. Non si tratta di cancellare le tracce del nostro passaggio terreste, ma di adattarsi a una trasformazione strutturale della memoria sociale: per la prima volta, l’essere umano vive in un ambiente in cui la dimenticanza non costituisce più la regola, ma un’eccezione.
Antonio D’Avanzo

