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9 Giugno 2026
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La Grazia: un’eccezione tra cinema e codice

Il panorama politico italiano è stato recentemente attraversato da un caso giurisprudenziale che ha riportato sotto i riflettori, anche cinematografici in virtù del genio di Paolo Sorrentino, un istituto particolarmente discusso: la grazia presidenziale. Le polemiche sorte attorno alla grazia concessa a Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia, hanno rinvigorito l’attenzione pubblica sull’opportunità e sull’utilizzo di tale provvedimento individuale di diritto penale. Al di là delle valutazioni politiche o morali sul singolo episodio, risulta interessante interrogarsi sul significato storico e istituzionale di questo strumento. Fondamentalmente la grazia rappresenta infatti un istituto giuridico dal retaggio assai remoto, spesso considerato un lascito del potere regio. Nelle monarchie assolute il sovrano era considerato, in virtù dell’investitura divina, il supremo garante e artefice della giustizia e, quindi, poteva concedere atti di clemenza capaci di attenuare o sospendere l’applicazione della pena. Ancora oggi, nonostante l’evoluzione degli ordinamenti democratici contemporanei, tale potere continua a sopravvivere all’interno delle moderne Costituzioni. A differenza dell’amnistia e dell’indulto, che si applicano rispettivamente a categorie di reati o di condannati, la grazia rappresenta infatti un’eccezione all’automatismo della pena: introduce nel diritto un elemento umano, discrezionale e simbolico e può essere concessa solo al singolo condannato. In Italia, con la nascita della Repubblica, si decise di affidare tale funzione al presidente. Tale attribuzione è prevista dall’articolo 87 della Costituzione e richiede, secondo l’articolo 89, un atto controfirmato dal ministro della Giustizia. La domanda di grazia, a seconda dei casi, può essere presentata dal condannato stesso, da un suo tutore o avvocato o, in casi del tutto eccezionali, può essere proposta dal Quirinale su propria iniziativa. L’iter burocratico è regolamentato dall’articolo 681 del Codice penale, che prevede una fase istruttoria guidata da parte del Guardasigilli e principalmente adibita alla raccolta di informazioni e pareri inerenti alla vicenda giudiziaria del condannato. Al termine dell’indagine, la segreteria del Quirinale riceve il fascicolo sulla base del quale esprime la valutazione finale. La concessione della grazia può estinguere o modificare la pena residua, senza tuttavia cancellare il reato o la condanna stessa. In questo senso, la permanenza della grazia negli ordinamenti contemporanei dimostra come persino gli Stati fondati sul principio di legalità continuino ad avvertire la necessità di uno spazio destinato alla clemenza. Ed è forse proprio questa tensione tra rigidità della norma e umanità del giudizio a rendere la grazia un istituto ancora oggi tanto discusso quanto attuale.

Antonio D’Avanzo

 

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